Economia e trading

Codice tributo 4731: cos’è, significato e guida all’utilizzo

Come ogni codice tributo anche quello che porta il numero 4731 è utile a identificare un certo tipo di pagamento quando si compila un modello F24. Per andare nel dettaglio potreste anche sfruttare le informazioni online ma, visto che ci siete, rimanete a leggere questo articolo riassuntivo senza perdervi nei meandri del web, dove, alle volte, siete costretti a paragonare le diverse nozioni fornite per capire quali siano quelle più veritiere.

Cos’è il codice tributo 4731?

Il codice tributo 4731, a cui è dedicato questo articolo, serve a far sì che il versamento del saldo IRPEF venga effettuato da parte del sostituto d’imposta (ossia il datore di lavoro). Costruì trattiene ogni mese le ritenute IRPEF dalla busta paga, e queste verranno in seguito versate sulla base della condizione reddituale e personale del contribuente: proprio in base a questo principio è raro che due persone, con lo stesso reddito, pagano lo stesso ammontare di tasse

Come si versa il saldo IRPEF?

Rispondendo alla prima domanda il codice tributo 4731 si paga come tutte le altre tasse, basta inserirlo nella sezione apposita (sezione “erario” del modello F24). In particolare bisogna far riferimento alle imposte dirette perché è lì che si va a inserire il codice tributo.

  • Nella riga rateazione/regione/mese di riferimento va invece scritto il mese a cui fa riferimento la rata (quindi se è aprile inserite 04).
  • In “anno di riferimento” indicate l’anno della rata da pagare (2019)
  • Indicare gli apporti a debito versato ma non quelli a credito compensati.
  • Nel totale A va indicata la somma gli importi a debito, mentre nel totale B degli accrediti (se ce ne sono, altrimenti non compilate).
  • Fate la differenza tra il totale A e il totale B e vi risulterà l’importo a saldo
  • Il codice atto e quello di ufficio non vanno compilati.

Quando bisogna pagare?

Il versamento del saldo dell’IRPEF va effettuato entro il 16 giugno da sostituto d’imposta, assieme all’acconto, e cioè il 99% dell’imposta versata l’anno precedente, ma solo quando il debito è superiore a 51,65 €. Il saldo va versato in un’unica soluzione e, se entro il 16 luglio, va maggiorato con un interesse statale dello 0,4%. Il contribuente può decidere di dilazionare il saldo in massimo di 7 rate, a patto che la prima venga versata entro il 16 di giugno, come da legge fiscale. Non è consentita la rateizzazione se l’importo da saldare è inferiore a 259,26€. In caso contrario l’acconto in due rate: Il 40% entro il 16 giugno e il restante 60% entro il 30 di novembre.